L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito di questo Istituto.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato (formato doc)
- La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Istituto
- La richiesta può essere inviata tramite:
→ posta ordinaria all’indirizzo: IIS "Dalla Chiesa", Via San Donato,19 - 21018 Sesto Calende
→ posta elettronica all’indirizzo e-mail: vais00900X@istruzione.it
L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, relative ad uno degli Uffici dell'Istituto.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza , ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Dirigente, detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati medesimi e/o delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego , il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico dell'istituto Elisabetta Rossi
Il titolare del potere sostitutivo è individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso articolo.
Accesso civico generalizzato
Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A., e nello specifico dagli Uffici di questo Istituto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
- La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
- La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente scolastico.
- La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Ufficio che detiene il dato o il documento o l’informazione.
- La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
- La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.
Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Il Procedimento
Il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.
I Responsabili
Il Responsabile dell’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, è il Dirigente scolastico dell'istituto Elisabetta Rossi
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte del Dirigente scolastico, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it
Registro dell'accesso civico
Elenco delle richieste di accesso civico (Semplice e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonchè del relativo esito con la data della decisione (Linee guida ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ), ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017 ).
- Nell’anno 2017 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.
- Nell’anno 2018 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.
- Nell’anno 2019 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
- Nell’anno 2020 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
- Nell’anno 2021 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato
Registro degli accessi – dall'anno 2017
N. progr. |
Oggetto della richiesta |
Rifer. Protocollo |
Data della decisione |
Esito della richiesta |
Decorrenza termini Silenzio/Rifiuto |
Data esibizione consultazione documenti richiesti |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|